L’azione disciplinare avente ad oggetto il medesimo fatto per il quale sia stata formulata un’imputazione penale non può essere iniziata prima che si sia verificato il presupposto della sentenza penale definitiva, con la conseguenza che la prescrizione decorre dal momento in cui può essere esercitato il diritto di punire e cioè dal passaggio in giudicato della sentenza penale, a prescindere dall’effettiva sussistenza di un provvedimento di sospensione del procedimento disciplinare.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 marzo 2012, n. 45
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 45 del 02 Marzo 2012 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Prato, delibera del 21 Luglio 2010 (cancellazione)
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