Il decorso del tempo non attenua la sanzione

Il procedimento avanti al Consiglio Nazionale non costituisce un “novum judicium” ma una “revisio prioris istantiae” onde il lasso di tempo intercorso tra i fatti, la decisione del COA e la sentenza del CNF, in sede di impugnazione, non influisce sulla valutazione della proporzionalità della pena irrogata in primo grado che deve essere determinata con riferimento al momento della commissione dell’illecito (Nella specie, il procedimento disciplinare era stato sospeso stante la pendenza del procedimento penale, definito con sentenza della Corte di Cassazione a distanza di circa 10 anni dai fatti).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Merli), sentenza del 17 luglio 2013, n. 107
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 25 febbraio 2013, n. 15.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 107 del 17 Luglio 2013 (respinge) (radiazione)
- Consiglio territoriale: COA Cosenza, delibera del 06 Ottobre 2010 (radiazione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 12924 del 29 Maggio 2014 (respinge)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment