Il decorso del tempo non attenua la sanzione

Il procedimento avanti al Consiglio Nazionale non costituisce un “novum judicium” ma una “revisio prioris istantiae” onde il lasso di tempo intercorso tra i fatti, la decisione del COA e la sentenza del CNF, in sede di impugnazione, non influisce sulla valutazione della proporzionalità della pena irrogata in primo grado che deve essere determinata con riferimento al momento della commissione dell’illecito.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 25 febbraio 2013, n. 15

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 15 del 25 Febbraio 2013 (respinge) (cancellazione)
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 24 Maggio 2007 (cancellazione)
Giurisprudenza CNF

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