La sopravvenuta morte dell’incolpato comporta la cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del procedimento, attesa la natura personale della sanzione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Pardi), sentenza n. 21 del 23 aprile 2019
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 21 del 23 Aprile 2019 (estinzione)- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 15 Gennaio 2014 (sospensione)
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