La sopravvenuta morte del professionista istante comporta la cessazione della materia del contendere, e la conseguente estinzione del procedimento, in considerazione del venir meno del soggetto titolare del diritto di ottenere una pronuncia sull’impugnazione, nonché della mancanza d’interesse dell’ordine professionale alla pronuncia medesima.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Florio), sentenza del 16 luglio 2015, n. 95
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 29 dicembre 2014, n. 213, nonché Cassazione Civile, sentenza del 28 gennaio 1984, n. 674, sez. U- Pres. MIRABELLI G- Rel. MENICHINO G- P.M. SGROI V (CONF).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 95 del 16 Luglio 2015 (estinzione) (censura)- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera del 07 Giugno 2013 (censura)
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