In sede di ricorso per cassazione avverso decisione disciplinare resa dal consiglio nazionale forense, la sopravvenuta morte del professionista istante comporta la cessazione della materia del contendere, e la conseguente estinzione del procedimento, in considerazione del venir meno del soggetto titolare del diritto di ottenere una pronuncia sull’impugnazione, nonché della mancanza d’interesse dell’ordine professionale alla pronuncia medesima.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Cassazione Civile, sentenza del 28 gennaio 1984, n. 674, sez. U- Pres. MIRABELLI G- Rel. MENICHINO G- P.M. SGROI V (CONF)
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 213 del 29 Dicembre 2014 (estinzione) (radiazione)- Consiglio territoriale: COA Cosenza, delibera del 16 Gennaio 2013 (radiazione)
0 Comment