Il decesso dell’incolpato in corso di causa comporta la cessazione della materia del contendere

In sede di ricorso per cassazione avverso decisione disciplinare resa dal consiglio nazionale forense, la sopravvenuta morte del professionista istante comporta la cessazione della materia del contendere, e la conseguente estinzione del procedimento, in considerazione del venir meno del soggetto titolare del diritto di ottenere una pronuncia sull’impugnazione, nonché della mancanza d’interesse dell’ordine professionale alla pronuncia medesima.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 29 dicembre 2014, n. 213

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Cassazione Civile, sentenza del 28 gennaio 1984, n. 674, sez. U- Pres. MIRABELLI G- Rel. MENICHINO G- P.M. SGROI V (CONF)

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 213 del 29 Dicembre 2014 (estinzione) (radiazione)
- Consiglio territoriale: COA Cosenza, delibera del 16 Gennaio 2013 (radiazione)
abc, Giurisprudenza CNF

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