Il decesso del ricorrente nel corso del procedimento comporta la cessazione della materia del contendere

Se dagli atti non emergono elementi di evidenza della infondatezza della decisione impugnata, all’intervenuta morte del ricorrente consegue la dichiarazione di estinzione del procedimento.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Secchieri), sentenza n. 239 del 18 dicembre 2020

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 239 del 18 Dicembre 2020 (estinzione)
- Consiglio territoriale: COA, delibera
abc, Giurisprudenza CNF

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