La doppia affermazione di responsabilità, in sede penale ed amministrativa per l’identico fatto, è conforme ai principi della convenzione CEDU e non vìola il divieto di bis in idem, stante la diversa natura ed i diversi fini del processo penale e del procedimento disciplinare, nel quale ultimo il bene tutelato è l’immagine della categoria, quale risultato della reputazione dei suoi singoli appartenenti.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Iacona), sentenza n. 14 del 2 febbraio 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 14 del 02 Febbraio 2021 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera n. 76 del 31 Dicembre 2018 (radiazione)
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