Al quesito può darsi risposta negativa.
Ai sensi dell’articolo 25, comma 4, della legge n. 247/12, presso ogni Consiglio dell’Ordine è costituito il Comitato pari opportunità degli avvocati, eletto con le modalità stabilite con regolamento approvato dal Consiglio dell’Ordine. Il CPO, pertanto, è dotato di autonomia istituzionale e funzionale rispetto al Consiglio dell’Ordine, godendo – in virtù dell’elezione totale o parziale dei suoi membri da parte delle iscritte e degli iscritti – di autonoma legittimazione democratica in seno alla comunità professionale.
Nel caso che qui occupa, il CPO è composto da cinque membri: tre di essi sono eletti direttamente dalle iscritte e dagli iscritti, mentre due sono designati dal COA.
Pertanto, l’anticipata cessazione del COA dalle proprie funzioni non determina alcun effetto sulla permanenza in carica del CPO, tanto con riferimento alla componente elettiva – che resta in carica in virtù della propria autonoma legittimazione – quanto con riferimento alla componente designata dal COA: gli atti di designazione effettuati dal COA cessato, infatti, restano pienamente validi ed efficaci, come peraltro ogni altro atto da esso posto in essere.
Postulare, al contrario, l’automatica decadenza in conseguenza di vicende relative alla continuità del Consiglio dell’Ordine determinerebbe un grave pregiudizio all’autonomia dell’organo e alla sua legittimazione democratica in seno alla comunità professionale.
Consiglio nazionale forense, parere n. 14 del 3 febbraio 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 14 del 03 Febbraio 2021- Consiglio territoriale: COA Reggio Emilia, delibera (quesito)
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