L’avvocato impedito a comparire alla seduta disciplinare del Consiglio dell’Ordine territoriale non ha diritto al rinvio della seduta stessa, né alla rimessione in termini da parte del Consiglio Nazionale Forense, qualora non provi di aver tempestivamente comunicato l’impedimento o di esservi stato impossibilitato per un caso di forza maggiore ovvero in presenza di una situazione di legittimo impedimento, tale dovendosi considerare solo un impedimento assoluto a comparire e non una qualsiasi situazione di difficoltà (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto infondata la richiesta dell’avvocato di essere sentito “per rogatoria” a causa di sue asserite difficoltà economiche, che non gli avrebbero consentito di sostenere le spese di viaggio e presentarsi così all’udienza disciplinare).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 23 luglio 2015, n. 128
NOTA:
Corte di Cassazione, ordinanza n. 13374 del 30 giugno 2016 ha respinto l’istanza di sospensione cautelare della sentenza di cui in massima.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 128 del 23 Luglio 2015 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: COA Udine, delibera del 15 Giugno 2012 (radiazione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 25054 del 07 Dicembre 2016 (respinge)
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