Nell’ipotesi di contrasto tra motivazione e dispositivo (o, meglio, di volontà espresse in motivazione ma non nel dispositivo) prevale il dispositivo, salvo i casi di evidente errore materiale. In ogni caso, deve escludersi che ciò sia causa di nullità della decisione stessa, anche in mancanza di attivazione del procedimento di correzione (Nel caso di specie, il dispositivo della decisione del CDD ometteva erroneamente di riportare l’aggettivo “cautelare” che avrebbe invece dovuto seguire il termine “sospensione”).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Scarano), sentenza n. 53 del 13 maggio 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 53 del 13 Maggio 2022 (estinzione) (sospensione cautelare)- Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera del 10 Febbraio 2020 (sospensione cautelare)
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