Nell’ipotesi di contrasto tra motivazione e dispositivo (o, meglio, di volontà espresse in motivazione ma non nel dispositivo) deve prevalere, salvo i casi di evidente errore materiale, il dispositivo, dovendo peraltro escludersi che ciò sia causa di nullità della decisione stessa.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 164 del 30 Settembre 2013 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Barcellona Pozzo di Gotto, delibera del 02 Febbraio 2011 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 14746 del 30 Giugno 2014 (respinge)
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