La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:
“La Commissione conferma il proprio orientamento, assunto con parere 9 maggio 2007, n. 24, con il quale si rileva che è bensì vero che il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 ha aumentato gli spazî di accordo sul compenso tra professionista e cliente, ma – d’altra parte – che non si può ritenere che la norma in parola abbia eliminato anche la necessità di garantire il rispetto della dignità ed del decoro del professionista (come diffusamente precisato nella nota circolare del C.N.F. n. 22-C/2006 del 4 settembre 2006). Permane, quindi, in capo al Consiglio dell’Ordine vigilante il diritto e dovere di verificare che gli iscritti, nel concludere accordi sui compensi, non si impegnino ad accettare compensi irrisorî o comunque sproporzionati all’attività svolta o da svolgersi a favore del cliente (in violazione degli art. 5 e 43, can. II del codice deontologico).
Dati questi criterî di carattere generale, è compito dell’Ordine circondariale verificare in concreto, anche in relazione alle condizioni economiche generali ed alle tariffe normalmente praticate nel territorio di competenza, se un determinato accordo, volto ad una forfettizzazione dei compensi, sia in realtà lesivo del decoro e della dignità della professione in quanto obbliga l’avvocato a rinunziare alle proprie spettanze per attività invece effettivamente svolte.”
Consiglio Nazionale Forense (rel. Florio), parere del 25 giugno 2009, n. 21
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 21 del 25 Giugno 2009- Consiglio territoriale: COA Siena, delibera (quesito)
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