La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:
“La risposta è di segno senz’altro positivo.
Lo svolgimento della professione d’avvocato a latere di un impiego pubblico a tempo parziale è stata possibile nel periodo tra il 1° gennaio 1997 (data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662) ed il 2 dicembre 2003 (data di entrata in vigore della l. 25 novembre 2003, n. 339, che ha escluso l’applicabilità alla professione forense delle disposizioni precedenti). A coloro che si trovavano nella duplice condizione di avvocato iscritto all’albo e di dipendente pubblico è stata data la possibilità di optare per una delle due qualità nell’ambito di un ampio periodo transitorio, scaduto il 1° dicembre 2006.
Con la circolare n. 35-C/2006, il C.N.F. ha ricordato l’importanza di procedere con sollecitudine e rigore alla cancellazione dei soggetti che non avessero optato per la libera professione. A queste conclusioni si è, chiaramente, allineata la Commissione nel suo parere 17 gennaio 2007, n. 2.
Ciò premesso, non può sussistere alcun dubbio che la norma si applichi anche a coloro che prima del 1996 già possedessero l’iscrizione nell’albo degli avvocati, dal momento che nessun distinguo in senso diverso è formulato nel testo di legge.”
Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 12 dicembre 2007, n. 51
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 51 del 12 Dicembre 2007- Consiglio territoriale: COA Foggia, delibera (quesito)
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