Il Consiglio remittente (Pordenone) illustra il caso di un’iscritta che intrattenga una relazione sentimentale con il proprio cliente, del quale cura la procedura di separazione consensuale. Si chiede se il rapporto descritto, comprensivo della partecipazione alle udienze in presenza della moglie separanda, non mini l’indipendenza e l’onorabilità del professionista.

La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

“La richiesta di parere è inammissibile, poiché essa si riferisce ad una vicenda specifica, descritta nel dettaglio, mentre la Commissione consultiva del Consiglio nazionale forense può esprimersi sono su quesiti astratti e non idonei ad interferire con la funzione giurisdizionale del Consiglio medesimo. Nel caso di specie, ove il Consiglio circondariale ritenesse sussistere una responsabilità dell’interessato, il Consiglio nazionale potrebbe senz’altro rivestire il ruolo di giudice dell’impugnazione.”

Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 12 dicembre 2007, n. 53

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 53 del 12 Dicembre 2007
- Consiglio territoriale: COA Pordenone, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

Related Articles

0 Comment