La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:
«Come già chiarito nella relazione di accompagnamento, l’art. 1 del Regolamento per la formazione continua approvato il 13 luglio 2007 individua al primo comma i soggetti destinatari delle disposizioni nell’avvocato iscritto all’albo e nel praticante con patrocinio.
Quanto al primo, l’inciso iscritto all’albo e la mancanza di un richiamo all’esercizio effettivo dell’attività professionale, stanno a significare che l’obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell’iscrizione nell’albo a prescindere dalla circostanza che rifletta, o meno, un esercizio in atto dell’attività e perciò anche se quest’ultima, oltre al caso in cui non è svolta, sia marginale, episodica, discontinua.
Ciò è conforme al principio – che viene in rilievo in materia di incompatibilità professionali (art. 3, RdL 1578/1933) – per cui non è prevista un’iscrizione ai soli fini del titolo e – quale fattore che legittima di per sé l’attività che potrebbe, in effetti, essere ripresa in ogni momento – essa (iscrizione) innesca la premessa per considerare operanti tutte le regole che disciplinano la professione forense comprese quelle tese a garantire la competenza e la professionalità degli iscritti, nell’interesse della collettività.
Ai fini di accertare l’attualità dell’obbligo formativo, non è impiegabile nemmeno il criterio dell’esercizio della professione con carattere di continuità che, mentre regola l’obbligo di iscrizione alla Cassa di previdenza forense (art. 22/1 legge 20.9.1980, n. 576 in relazione all’art. 2, legge 21.7.1975, n. 312), non rileva affatto in questa sede; con la conseguenza che anche chi non esercita con carattere di continuità è tenuto a rispettare l’obbligo formativo.
Fermo il principio generale, l’eventuale mancato esercizio professionale può eccezionalmente rilevare ai fini dell’esenzione dall’obbligo formativo solo nei casi ed alle condizioni previste dall’art. 5 e cioè – per quanto qui rileva – quando si tratti di interruzione dell’attività non inferiore a sei mesi, o di suo trasferimento all’estero, sempre che l’interessato ottenga, su sua specifica e motivata richiesta, un’espressa ed altrettanto motivata dispensa, totale o parziale, da parte del Consiglio dell’Ordine».
Consiglio Nazionale Forense (rel. Bianchi), parere del 23 aprile 2009, n. 13
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 13 del 23 Aprile 2009- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera (quesito)
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