Il Consiglio remittente (Milano) chiede parere in merito alla sussistenza dell’obbligo della formazione continua per il solo fatto dell’iscrizione all’albo, al di là dell’esercizio effettivo della professione forense.

La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

«Come già chiarito nella relazione di accompagnamento, l’art. 1 del Regolamento per la formazione continua approvato il 13 luglio 2007 individua al primo comma i soggetti destinatari delle disposizioni nell’avvocato iscritto all’albo e nel praticante con patrocinio.
Quanto al primo, l’inciso iscritto all’albo e la mancanza di un richiamo all’esercizio effettivo dell’attività professionale, stanno a significare che l’obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell’iscrizione nell’albo a prescindere dalla circostanza che rifletta, o meno, un esercizio in atto dell’attività e perciò anche se quest’ultima, oltre al caso in cui non è svolta, sia marginale, episodica, discontinua.
Ciò è conforme al principio – che viene in rilievo in materia di incompatibilità professionali (art. 3, RdL 1578/1933) – per cui non è prevista un’iscrizione ai soli fini del titolo e – quale fattore che legittima di per sé l’attività che potrebbe, in effetti, essere ripresa in ogni momento – essa (iscrizione) innesca la premessa per considerare operanti tutte le regole che disciplinano la professione forense comprese quelle tese a garantire la competenza e la professionalità degli iscritti, nell’interesse della collettività.
Ai fini di accertare l’attualità dell’obbligo formativo, non è impiegabile nemmeno il criterio dell’esercizio della professione con carattere di continuità che, mentre regola l’obbligo di iscrizione alla Cassa di previdenza forense (art. 22/1 legge 20.9.1980, n. 576 in relazione all’art. 2, legge 21.7.1975, n. 312), non rileva affatto in questa sede; con la conseguenza che anche chi non esercita con carattere di continuità è tenuto a rispettare l’obbligo formativo.
Fermo il principio generale, l’eventuale mancato esercizio professionale può eccezionalmente rilevare ai fini dell’esenzione dall’obbligo formativo solo nei casi ed alle condizioni previste dall’art. 5 e cioè – per quanto qui rileva – quando si tratti di interruzione dell’attività non inferiore a sei mesi, o di suo trasferimento all’estero, sempre che l’interessato ottenga, su sua specifica e motivata richiesta, un’espressa ed altrettanto motivata dispensa, totale o parziale, da parte del Consiglio dell’Ordine».

Consiglio Nazionale Forense (rel. Bianchi), parere del 23 aprile 2009, n. 13

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 13 del 23 Aprile 2009
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera (quesito)
abc, Prassi: pareri CNF

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