La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:
“La richiesta è inammissibile, poiché proviene da un singolo iscritto ed è stata solo inoltrata dal Consiglio dell’Ordine.
Come più volte ricordato, la Commissione consultiva del Consiglio nazionale forense può, per espressa disposizione del suo regolamento istitutivo, esprimere pareri solo su richiesta dei Consigli dell’Ordine, e non anche di singoli, e solo su questioni generali ed astratte.”
Consiglio Nazionale Forense (rel. Bonzo), parere del 22 novembre 2006, n. 76
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 76 del 22 Novembre 2006- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera (quesito)
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