La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:
“La questione posta può trovare una propria soluzione solo alla luce degli interessi che il consigliere persegue con la richiesta di esibizione di tutti i deliberati adottati nell’arco temporale della consiliatura.
È necessario, perciò, distinguere tra il caso del consigliere in carica e quello, diverso, di colui che sia già cessato dal mandato.
Nel primo caso la conoscenza e l’acquisizione dei deliberati consiliari può ragionevolmente ritenersi strumentale rispetto all’esercizio dell’ufficio di consigliere per il restante periodo del mandato. Poiché è naturale, e in linea generale doveroso, che i consiglieri acquisiscano cognizione degli atti del Consiglio, adottati o adottandi, poco rileva che essi ne estraggano copia volta per volta durante i lavori relativi a ciascuna pratica ovvero con richiesta unica agli uffici del Consiglio.
Diverso è il caso del soggetto che abbia perso la qualità di consigliere dell’Ordine: in tal caso viene meno il nesso funzionale tra la richiesta di conoscenza del documento e l’esercizio della funzione consiliare, cosicché il Consiglio potrà rifiutare l’accesso ai documenti, anche in considerazione dell’evidente disfavore dell’ordinamento per le pratiche di controllo generalizzato sull’operato degli enti pubblici attuate tramite l’esercizio del diritto di accesso (art. 24, l. 7 agosto 1990, anche nella rinnovata formulazione di cui all’art. 16, l. 11 febbraio 2005, n. 15).”
Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere del 24 maggio 2006, n. 21
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 21 del 24 Maggio 2006- Consiglio territoriale: COA Rieti, delibera (quesito)
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