Il Consiglio dell’Ordine richiedente (Torino) intende sapere se sia possibile, per il praticante abilitato, procedere alla nomina di sostituti processuali avanti il Tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell’art. 9 l.p.f.

La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

“La risposta deve essere di segno negativo, e ciò per una molteplicità di ragioni.
Innanzitutto l’esensione della facoltà di nominare sostituti a titolo permanente si pone in contrasto con le finalità formative della pratica legale e dell’abilitazione provvisoria al patrocinio. Se, infatti, l’ammissione del praticante alla funzione difensiva, costituisce una deroga alla riserva di competenze spettante all’avvocato, essa è dettata ai fini dell’effettiva frequentazione delle aule giudiziarie da parte dell’aspirante avvocato, con gli effetti didattici e di qualificazione professionale che ciò comporta. Del tutto incomprensibile sarebbe la possibilità di delegare a terzi l’effettuazione di tale esperienza professionale.
Dal punto di vista ermeneutico, poi, la facoltà di nomina del sostituto è affidata dalla legge professionale all’«avvocato», mentre è noto che il praticante abilitato può svolgere alcune delle funzioni spettanti all’avvocato, ma non ne acquisisce lo status, nemmeno temporaneamente, di talché è da escludersi la possibilità di estendere analogicamente il diritto di nominare sostituti rispetto ai soli avvocati.”

Consiglio Nazionale Forense (rel. Bonzo), parere del 17 gennaio 2007, n. 7

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 7 del 17 Gennaio 2007
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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