La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:
“La Commissione deve astenersi da un pronunciamento nel merito, in quanto – ai sensi del proprio regolamento istitutivo – può esprimere il proprio avviso solo su quesiti riferiti a fattispecie astratte e non riferibili a singoli soggetti e non può pronunciarsi su provvedimenti di competenza degli Ordini locali i quali siano anche solo in ipotesi impugnabili avanti al C.N.F. in sede giurisdizionale.
Cionondimeno la Commissione ritiene di ricordare che proprio il Consiglio in sede giurisdizionale si è già pronunciato sul punto con la sent. 23 novembre 2000, n. 183 (in Rass. forense, 2001, p. 395), ove si afferma che l’iscrizione nell’elenco di un dipendente di concessionario della riscossione va rigettata poiché «l’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo è riservata ai professionisti dipendenti di enti pubblici, assegnati in via esclusiva all’ufficio legale dell’ente stesso; pertanto laddove non vi sia la garanzia del rapporto di pubblico impiego non può ammettersi l’iscrizione del professionista nell’elenco speciale, a nulla rilevando la funzione pubblica svolta dal datore di lavoro».”.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Orsoni), parere del 14 dicembre 2005, n. 92
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 92 del 14 Dicembre 2005- Consiglio territoriale: COA Treviso, delibera (quesito)
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