Con riferimento al primo quesito, la Commissione ritiene che la sospensione, non inficiando in capo all’avvocato che ne sia colpito la qualità di iscritto nell’Albo, non faccia venir meno l’obbligo di versare il contributo annuale di iscrizione; né, del pari, gli obblighi di natura previdenziale non dipendenti dalla produzione di un reddito professionale, ma legati esclusivamente all’obbligatoria iscrizione alla Cassa di Previdenza e Assistenza forense (cfr. anche l’art. 10 della legge n. 576/80).
Con riferimento al secondo quesito, si deve preliminarmente osservare che l’art. 21 della nuova legge professionale è norma non immediatamente applicabile, dal momento che essa rinvia, per la sua attuazione, al regolamento di cui al comma 1. Solo dopo l’emanazione di tale regolamento, che recherà le norme di attuazione anche in relazione alla verifica dell’esercizio continuativo della professione, potrà porsi il problema dell’esigibilità della prova dell’esercizio continuativo all’avvocato sospeso dall’esercizio della professione. Si ritiene in ogni caso che la sospensione dall’esercizio della professione – facendo venir meno il fatto dell’esercizio professionale – determini contestualmente, per impossibilità dell’oggetto, la sospensione dell’obbligo di fornire la prova dell’esercizio continuativo.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere 10 aprile 2013, n. 33
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 33 del 10 Aprile 2013- Consiglio territoriale: COA Trapani, delibera (quesito)
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