Il Consiglio dell’Ordine di Torre Annunziata chiede a questa Commissione se, a parer suo, l’art. 3, comma 2, del DLvo n. 156/2012 preveda che siano a carico dell’ente locale, che vuole conservare l’operatività del sopprimendo ufficio del giudice di pace competente sul proprio territorio, anche l’onere inerente alla retribuzione del giudice onorario, oltre che gli esplicitati oneri per “spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi.”.

La previsione anzidetta è completata da quella del successivo comma 4, secondo la quale resta a carico dell’amministrazione giudiziaria solo “la determinazione dell’organico del personale di magistratura onoraria … nonché la formazione del relativo personale amministrativo.”.
Le norme fra loro integrate sono del tutto speculari a quella recata dal comma 2, lett. o) dell’art. 1 legge n. 148/2011.
I dubbi del COA parrebbero doversi attribuire alla difficoltà di comprendere se le “spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo” comprendano, o meno, le indennità dovute al giudice di pace ai sensi dell’art. 11 Legge n. 374/1991, essendo indubbio che esso non possa essere ricompreso fra il cosiddetto personale amministrativo.
All’imprecisione del legislatore ovvia, in primo luogo, l’interpretazione del Ministero della Giustizia, dal cui sito è scaricabile un documento intitolato “Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Mantenimento degli uffici del Giudice di pace”, nel quale, al par. 2, si legge: “Gli enti locali dovranno farsi integralmente carico di tutte le spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia, restando a carico dell’amministrazione della giustizia unicamente i compensi dovuti ai magistrati onorari e le spese per la formazione iniziale del personale amministrativo fornito dall’ente locale. Il contributo unificato sarà riscosso dal Ministero, in coerenza con la normativa generale.”.
A sostegno sistematico della succitata indicazione, si può richiamare, ad avviso della Commissione, la rubrica recata dall’art. 14 della legge n. 374/1991 (Locali, attrezzature e servizi degli uffici del giudice di pace”), norma con la quale si attribuiscono ai Comuni gli oneri relativi al reperimento ed al mantenimento delle strutture immobiliari da porre a disposizione ed allo Stato “la fornitura di attrezzature e servizi necessari per il funzionamento degli uffici. Nessun riferimento, invece, è fatto al personale, amministrativo o togato, delle sedi, né a compensi e retribuzioni del medesimo.
Orbene, poiché è ragionevole ritenere che il servizio giustizia menzionato nell’art. 3, comma 2, D.Lvo n. 156/2012 corrisponda alla previsione del summenzionato art. 14, in quanto l’oggetto di entrambe le norme è l’ufficio del giudice di pace, va osservato che il legislatore del 2012 ha esplicitamente integrato la disposizione con un’ipotesi in precedenza non prevista, ovverosia che il personale amministrativo sarà a carico degli enti locali.
Per contro, nulla ha innovato e/o modificato con riferimento agli oneri connessi al lavoro della magistratura onoraria, che, di conseguenza, sono da considerarsi ad esclusivo carico dell’amministrazione giudiziaria.
Nel senso anzidetto viene quindi reso il parere richiesto.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere 20 marzo 2013, n. 26

Quesito n. 235 del COA di Torre Annunziata

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 26 del 20 Marzo 2013
- Consiglio territoriale: COA Torre Annunziata, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

Related Articles

0 Comment