Il Consiglio dell’Ordine (di Pordenone), nella propria comunicazione, sottolinea che nella precedente richiesta (alla quale si è dato seguito con il parere 12 dicembre 2007, n. 53) si prospettava un caso generico, nel quale vi fosse un cliente il quale – nel mentre viene assistito per procedure di separazione o di divorzio – intrattenga una relazione sentimentale con il professionista, a prescindere che si tratti di una moglie ovvero di un marito.

La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

«Anche alla luce delle precisazioni inviate da parte dell’Ordine interessato, si conferma l’inammissibilità del quesito originario, in quanto un pronunciamento sulla specifica vicenda – ossia sulla sussistenza di una responsabilità deontologica per il descritto contegno – potrebbe integrare un’astratta interferenza con l’attività giurisdizionale attribuita dalla legge al Consiglio dell’Ordine e, in sede di gravame, al C.N.F.
Quanto all’utilizzo di termini maschili o femminili nella sintesi del quesito che è premessa al parere, va evidenziato che tale formulazione è del tutto indifferente e non influisce sulla deliberazione della Commissione, atteso che la sintesi dei quesiti è redatta a mero scopo illustrativo.
La Commissione, a latere del parere, rileva che le comunicazioni pervenute dall’Ordine contengono anche una proposta di modifica della normativa deontologica atta a prevedere espressamente il caso in oggetto. Si comunica, perciò, che dell’argomento sarà interessata la commissione deontologica del Consiglio Nazionale per le eventuali conferenti modifiche al codice deontologico.
Si delibera l’invio della documentazione al Coordinatore della Commissione deontologica».

Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 11 dicembre 2008, n. 35

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 35 del 11 Dicembre 2008
- Consiglio territoriale: COA Pordenone, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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