La risposta della Commissione Consultiva, non può che essere negativa, non essendovi ragione o motivo per discostarsi dalla costante giurisprudenza del CNF e delle SS.UU. della Cassazione, secondo la quale le funzioni del Giudice di Pace non sono equiparabili a quelle del magistrato inquadrato nell’ordine giudiziario.
Si è affermato che “attesa la tassatività delle eccezioni previste dalla legge professionale in tema di iscrizione di diritto agli albi, deve ritenersi che lo svolgimento di funzioni giurisdizionali minori non è di per sé sufficiente ad eliminare l’incontestabile differenza che corre tra la posizione del magistrato ordinario, che ha superato un concorso molto selettivo, e quello del giudice onorario che non è chiamato a sostenere alcun esame” (Sent. CNF 28.12.2009 n. 219).
A loro volta le SS.UU. della Cassazione, con decisione n. 8737 del 4.4.2008 si sono espresse nel senso che “La disposizione dell’art. 1, comma 2 della legge n. 374/1991, secondo cui i giudici di pace appartengono “all’ordine giudiziario”, ha portata meramente formale e non ne sancisce la organica appartenenza all’ordine giudiziario; perciò, l’esercizio delle funzioni di giudice di pace […] non può consentire l’iscrizione di diritto del giudice di pace nell’albo degli avvocati per il mero decorso dell’arco temporale stabilito ex lege.”
La impossibilità di equiparare il giudice di pace al giudice ordinario è assorbente di ogni altra questione: il giudice di pace non può essere iscritto all’Albo Avvocati per il solo fatto di aver svolto le funzioni giudicanti conferitegli.
Consiglio nazionale forense (rel. Amadei), parere del 17 settembre 2015, n. 86
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 86 del 17 Settembre 2015- Consiglio territoriale: COA Parma, delibera (quesito)
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