La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:
“Al quesito deve essere data risposta negativa, atteso che le attività difensive consentite al praticante avvocato abilitato sono disciplinate in maniera specifica dall’art. 7 della l. 16 dicembre 1999, n. 479. L’abilitazione al patrocinio è un beneficio a carattere derogatorio rispetto alla regola ordinaria, secondo la quale chi presti attività difensiva in giudizio deve rivestire la qualifica di avvocato, e dunque gli ambiti di esercizio professionale concessi al praticante sono insuscettibili di interpretazione estensiva.”
Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 24 maggio 2006, n. 31
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 31 del 24 Maggio 2006- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera (quesito)
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