L’interpretazione letterale della disposizione citata, porta ad escludere l’incompatibilità nella fattispecie prospettata:
– la lett. c) della norma in esame è dedicata alle incompatibilità, con la professione di avvocato, della attività riconducibile, genericamente, alla gestione di impresa commerciale; in tale ambito vengono collocati il socio illimitatamente responsabile di società di persone, l’amministratore unico ed il consigliere del C.d.A. di società di capitali; il Presidente del C.d.A. cui siano attribuiti poteri gestori;
– il paragrafo di chiusura del capo, inserisce due deroghe: i) amministrazione in forma societaria di beni “propri” (ricomprendendovi quelli dei familiari); ii) l’amministrazione di “enti, consorzi pubblici e società a capitale interamente pubblico”.
Per tali soggetti giuridici la deroga alla incompatibilità è totale e quindi estesa a tutte le fattispecie precedentemente considerate; il legislatore non si sofferma a distinguere fra A.U. e Presidente del C.d.A. né a differenziare tale ultimo ruolo, a seconda del conferimento di un mandato gestorio.
La deroga è legata alla natura del soggetto giuridico amministrato e non più alla funzione effettivamente svolta dall’avvocato, nell’ambito della società.
Si ritiene pertanto che l’avvocato possa assumere la veste di Amministratore Unico di una S.r.l. a capitale sociale interamente pubblico.
Consiglio nazionale forense (rel. Amadei), parere 20 aprile 2016, n. 55
Quesito n. 185, COA di Ferrara
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 55 del 20 Aprile 2016- Consiglio territoriale: COA Ferrara, delibera (quesito)
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