Il Consiglio dell’Ordine di Catania chiede di sapere se la valenza della frequenza delle Scuole di Specializzazione è efficace ai fini della sostituzione di un anno di pratica e in particolare se ci si può iscrivere al Registro dei Praticanti Avvocati dopo avere conseguito il diploma della Scuola di Specializzazione e quindi restare iscritti solo sei mesi alla luce delle nuove regole dettate dalla L 247/2012

La risposta è nei seguenti termini
Questa Commissione ha già chiarito più volte, (si vedano, da ultimi il parere 97 del 14/5/2014 e 110 del 21/10/2015) che l’equipollenza del diploma conseguito presso una Scuola di specializzazione per le professioni legali di cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 398/1997 ai fini dello svolgimento di un anno di pratica forense, ribadita dall’art. 41, comma 9 della legge n. 247/12 integra una deroga alla norma generale relativa alla durata del tirocinio e che, conseguentemente, ove il praticante si sia avvalso della menzionata equipollenza, non è necessaria l’iscrizione nel Registro dei praticanti per l’intero periodo richiesto dalla legge (diciotto mesi), ma questa potrà ridursi al residuo periodo di sei mesi.
Ne consegue che il tirocinante, che abbia conseguito il diploma della Scuola di specializzazione, può senz’altro chiedere l’iscrizione al registro dei Praticanti Avvocati per il residuo periodo di sei mesi, al termine del quale -previo accertamento da parte del COA che la pratica sia stata svolta proficuamente e lodevolmente – egli potrà chiedere ed ottenere il rilascio del certificato di compiuta pratica.

Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), parere 25 maggio 2016, n. 63

Quesito n. 171, COA di Catania

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 63 del 25 Maggio 2016
- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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