Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia pone il seguente quesito: se le elezioni suppletive (previste dall’art. 15 del Dlgs.lgt. n. 382/1944) possano essere indette, o meno, nel periodo di prorogatio dei Consigli dell’Ordine previsto dall’art. 65 della legge n. 247/2012.

La Commissione osserva che la succitata norma non introduce limitazioni all’operatività del Consigli per l’intero periodo della proroga, che andrà ad esaurirsi il 31 dicembre 2014.
Come affermato nel precedente parere 22 maggio 2013, n. 57, poiché ai Consigli attualmente prorogati non è applicabile la previsione recata dall’art. 28, comma 6 del nuovo ordinamento professionale, qualora il Consiglio debba provvedere a sostituire componenti deceduti o dimissionari dovrà ricorrere allo strumento contemplato dal summenzionato art. 15 del D. lgs. lgt. n. 382/1944, indicendo elezioni suppletive.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere 22 gennaio 2014, n 4

Quesito n. 341, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 4 del 22 Gennaio 2014
- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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