La risposta viene resa nei seguenti termini.
La nuova formulazione dell’art. 14 del D.lgs. 33/13, come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016, limita l’obbligo di pubblicazione allo Stato, alle Regioni e agli enti locali, mentre prima si riferiva indistintamente alle pubbliche amministrazioni. Allo stesso tempo, l’art. 2 bis estende agli ordini professionali i soli obblighi previsti per le pubbliche amministrazioni genericamente intese e solo in quanto compatibili, secondo quanto disposto dallo stesso art. 2 bis, come modificato dall’art. 3 del D. Lgs. n. 97/2016.
Deve comunque essere considerato che il comma 1 bis dell’art. 14, come inserito dal D. Lgs. n. 97/2016 estende gli obblighi di pubblicazione ai titolari – presso le altre pubbliche amministrazioni – di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito. Se ne dovrebbe pertanto dedurre che il COA sia tenuto alla pubblicazione dei documenti previsti dall’art. 14, lett. e) solo ove la carica di consigliere preveda la corresponsione di una indennità.
Al secondo quesito, fermo il generale dovere di dichiarazione sancito al riguardo alla lett. c) dell’art. 14 summenzionato, deve invece darsi risposta negativa. La disposizione normativa, infatti, richiama un’unica voce di costi denominata “viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici”, che esime l’Ente dal provvedere alla dichiarazione in termini analitici. In senso conforme, può anche richiamarsi la comunicazione indirizzata ai Consigli territoriali dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense il 2 dicembre 2015.
Consiglio nazionale forense (rel. Merli), 13 luglio 2016, n. 80
Quesito n. 147, COA di Torre Annunziata
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 80 del 16 Luglio 2016- Consiglio territoriale: COA Torre Annunziata, delibera (quesito)
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