Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino ha richiesto parere in merito a diversi quesiti.

1. Il Consiglio rimettente opina se l’obbligo della polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile professionale si estenda anche agli avvocati addetti agli uffici legali degli enti pubblici, iscritti nell’Elenco speciale annesso all’Albo ordinario.
Osserva la Commissione che l’art. 12 della Legge 31 dicembre 2012 n. 247, il quale ha introdotto la prescrizione in questione, costituisce disposizione precettiva riferita a tutti gli avvocati in relazione all’esercizio dell’attività professionale.
Come già affermato da questa Commissione nel parere 22 maggio 2013, n. 54, non rileva, a titolo derogatorio della detta disposizione normativa, la circostanza che la prestazione dell’avvocato avvenga alle dipendenze e nell’esclusivo interesse dell’ente pubblico di appartenenza, di talché gli avvocati degli enti pubblici non sono esentati dall’obbligo di legge, pur sempre nel rispetto delle norme pubblicistiche che regolano il rapporto di lavoro.

2. Il Consiglio rimettente chiede se, con riferimento alla richiesta di iscrizione all’Albo forense di un dottore commercialista contemporaneamente iscritto al relativo albo professionale, si possano configurare profili di incompatibilità in considerazione della circostanza che l’interessato risulta inserito nell’elenco dei Consulenti tecnici di un Ufficio giudiziario.
Premesso che l’art. 18 della Legge n. 247/2012 consente, nel caso espresso dei dottori commercialisti, la doppia iscrizione ai rispettivi albi professionali, la Commissione ritiene non sussistere alcuna forma di incompatibilità anche in relazione all’elenco dei CTU.
Si tratta, infatti, di attività connaturata all’esercizio della professione di dottore commercialista.

3. In relazione all’art. 7, comma 1 della Legge n. 247/2012 il Consiglio rimettente chiede di conoscere quali attività sia tenuto a porre in essere a seguito della dichiarazione dell’iscritto attestante rapporti di parentela, coniugio, affinità o convivenza con magistrati rilevanti ai fini della previsione dell’art. 18 del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 (Ordinamento giudiziario).
Va premesso che, a giudizio della Commissione, la dichiarazione dell’iscritto contemplata dall’art. 7, comma 1 della Legge n. 247/2012 attiene esclusivamente alla completezza delle informazioni, da rendersi al Consiglio territoriale, in ordine al suo status familiae, ma dalla stessa non derivano ulteriori implicazioni a carico del medesimo.
D’altro canto, la disciplina dell’art. 18 dell’Ordinamento giudiziario – essa, in effetti, rilevante ai fini dell’incompatibilità – riguarda esclusivamente il magistrato, né può per relationem riflettersi sulla posizione soggettiva dell’avvocato, in considerazione del principio di tassatività delle disposizioni di legge che incidono sullo status e dell’autonomia dei due ordinamenti.
Ritiene, pertanto, la Commissione che al Consiglio territoriale non competa, in relazione alla dichiarazione dell’iscritto, alcuna altra attività, apparendo praeter legem anche l’ipotizzato impegno dello stesso iscritto a non esercitare la professione nel settore nel quale risulti in attività giudiziaria il magistrato a lui legato dai sopra detti rapporti personali. Valuterà, infine, il Consiglio dell’Ordine l’opportunità di trasmettere comunque le informazioni acquisite al Consiglio giudiziario.

4. Circa l’ambito applicativo dell’art. 14, comma 4 della Legge n. 247/2012 che consente all’avvocato la nomina di sostituti processuali presso ogni ufficio giudiziario, la Commissione conferma che il chiaro disposto normativo trova applicazione anche nell’ambito della giurisdizione penale.

5. In relazione all’art. 46 della Legge n. 247/2012 (Esame di Stato) la Commissione evidenzia che la nuova disciplina circa le modalità di svolgimento delle prove d’esame troverà applicazione a partire dalla sessione 2015 (salve le modifiche alla disposizione in esame, recanti ulteriore differimento al 2017, attualmente in discussione in Parlamento, in sede di conversione del DL n. 192/14, cd. milleproroghe).

Consiglio nazionale forense (Berruti), parere 19 novembre 2014, n. 91

Quesito n. 391, COA di Torino

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 91 del 19 Novembre 2014
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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