Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino formula tre quesiti, attinenti rispettivamente: 1) alla possibilità di consentire agli iscritti di mantenere codice fiscale, data e luogo di nascita non visibili nell’Albo, anche ai fini dell’invio dei dati suddetti al Consiglio nazionale forense per la tenuta dell’Albo unico nazionale; 2) all’individuazione dell’Ordine competente a rilasciare il certificato di compiuta pratica, nel caso in cui il tirocinio sia stato svolto, per diversi periodi, presso più Ordini circondariali; 3) alla possibilità, per il Consiglio dell’Ordine, di rilasciare il certificato di compiuta pratica ad un soggetto che, dopo un anno di iscrizione nel Registro, intenda far valere, ai fini dell’equipollenza con un anno di pratica, l’avvenuta frequenza del primo anno della Scuola di specializzazione per le professioni legali.

Le risposte sono rese nei termini seguenti:
1) Ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 196/2003 (cd. Codice della privacy) il consenso dell’interessato al trattamento dei propri dati personali è necessario solo nel caso di trattamento da parte di privati ed enti pubblici economici. Il Consiglio dell’Ordine è un ente pubblico non economico, che tratta i dati personali dell’iscritto per le proprie finalità istituzionali, tra cui rientra senza dubbio quella di trasmettere i suddetti dati al Consiglio nazionale per la formazione e la tenuta dell’Albo Unico nazionale. Di conseguenza, al quesito deve essere data risposta negativa.
2) L’art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 101/90, come modificato dal D.L. 21 maggio 2003, n. 112, è molto chiaro nel prevedere che “Il certificato di compiuta pratica di cui all’articolo 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, viene rilasciato dal consiglio dell’ordine del luogo ove il praticante ha svolto la maggior parte della pratica ovvero, in caso di parità, del luogo in cui la pratica è stata iniziata”. Di tale disposizione deve farsi applicazione.
3) Ai sensi dell’art. 1 del D.M. n. 475/2001, “il diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all’art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento di un anno di pratica per l’accesso alle professioni di avvocato e di notaio”. Dalla lettura della norma si evince chiaramente che, ai fini dell’equipollenza, è necessario aver conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali. Al quesito deve essere data, pertanto, risposta negativa.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 22 maggio 2013, n. 50
Quesito n. 207, COA di Torino

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 50 del 22 Maggio 2013
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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