La risposta è resa nei seguenti termini.
Ai sensi dell’art. 8 D. Lgs. 2/2/2001 n. 96, gli avvocati c.d. stabiliti, nell’esercizio dell’attività relativa alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, penali e amministrativi possono agire solo di concerto con un professionista abilitato.
L’avvocato stabilito gode di uno status abilitativo limitato, essendo richiesta l’integrazione dei poteri mediante affiancamento ad un professionista abilitato, per quanto attiene l’attività giudiziale.
La difesa d’ufficio, costituendo tipica attività giudiziale nell’ambito penale, postula necessariamente una piena capacità processuale tale da consentire di esercitare senza limiti tutti i diritti e le facoltà proprie dell’attività di difensore; piena capacità che è sicuramente carente nell’avvocato stabilito.
La limitazione dello stato abilitativo professionale negli avvocati stabiliti induce, dunque, a ritenere l’insussistenza di quelle competenze specifiche che, secondo l’espresso criterio di cui all’art. 97 c.p.p., presiedono alla formazione degli elenchi dei difensori d’ufficio per l’iscrizione ai quali è necessario quel “quid pluris” costituito dal conseguimento dell’attestazione di idoneità rilasciato dal C.O.A.
Consiglio nazionale forense (rel. Orlando), parere 16 marzo 2016, n. 30
Quesito n. 105, COA di Tivoli
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 30 del 16 Marzo 2016- Consiglio territoriale: COA Tivoli, delibera (quesito)
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