Onde dare compiuto riscontro al suddetto quesito, si espone quanto segue.
1. Innanzitutto, è noto che l’art. 1, comma 141, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, previa espressa abrogazione espressa dell’art. 5 della legge professionale (che conteneva la delega legislativa al Governo per la disciplina dell’esercizio della professione forense in forma societaria, delega poi scaduta), ha nuovamente modificato la disciplina, inserendo nella L. n. 247 del 2012 l’art. 4-bis; in particolare, tale norma consente l’esercizio in forma societaria della professione forense mercé l’utilizzo dei modelli societari tipizzati all’interno del codice civile (società di persone, di capitali o cooperative), prescrivendo altresì:
(i) che le STA siano iscritte in un’apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la medesima società;
(ii) il divieto di partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona (comma 1);
(iii) che: “i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell’ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall’albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi”;
(iv) che la maggioranza dei membri dell’organo di gestione debba essere composta da soci avvocati e che i componenti dell’organo di gestione non possano essere estranei alla compagine sociale; i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori;
(v) al comma 3, che, anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria, resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale, di talché l’incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell’incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando iniziali o sopravvenuti conflitti di interesse o casi di incompatibilità;
(vi) al comma 4, il concorso della responsabilità della società e dei soci con quella del professionista che ha eseguito la specifica prestazione;
(vii) al comma 5, la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall’albo costituisce causa di esclusione dalla società;
(viii) al comma 6, che le società sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell’ordine di appartenenza.
2. Alla luce di quanto innanzi, in ragione del tenore dell’atto costitutivo e dello statuto della STA di cui si discute, va segnalato quanto segue.
2.1. Innanzitutto, l’art. 7 dell’atto costitutivo della STA sancisce che: “L’amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri, anche non soci, che durerà in carica per 3 (tre) anni con i poteri di cui allo statuto”; all’evidenza, dunque, si tratta di una clausola incompatibile con la prescrizione di cui all’art. 4-bis, comma 2, lett. c), a mente del quale “i componenti dell’organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale”.
2.2. Sarebbe opportuno, inoltre, valutare i regolamenti richiamati agli artt. 3 e 4 dello Statuto. Nello specifico, nella prospettiva statutaria è prevista l’adozione:
(i) di un regolamento volto a disciplinare lo scambio mutualistico (art. 3 dello statuto) e, in particolare, “c) i criteri e le modalità affinché la designazione del socio professionista sia compiuta dal cliente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all’utente”. Al riguardo, si tenga conto che, a differenza delle associazioni professionali (si cfr, art. 4, comma 1, secondo periodo, l. 247/2012), nelle STA l’incarico professionale viene conferito alla società, così determinandosi, in deroga al disposto di cui all’art. 2232 c.c., una dissociazione tra il soggetto che assume l’incarico (la società) e colui che lo porterà ad esecuzione (il professionista abilitato e socio della società). Nelle STA, dunque l’art. 2232 c.c. – a mente del quale “il prestatore d’opera professionale deve eseguire personalmente l’incarico assunto” – viene modulato in una prospettiva organizzativa che pone in equilibrio, da un lato, la personalità della prestazione e, dall’altra, l’organizzazione societaria.
Se, tuttavia, è vero che tale dissociazione è ammessa nelle STA, è altrettanto vero che nulla esclude che la STA ed il cliente raggiungano un accordo negoziale in ragione del quale sia demandata al cliente la scelta del professionista-socio della STA dal quale intende essere concretamente seguito. Pertanto, la regolamentazione cui si riferisce lo statuto oggetto di analisi dovrebbe probabilmente affrontare alcuni temi rilevanti in tal caso; ad esempio, nell’ottica della scelta da parte del cliente del professionista-socio da cui essere seguito, ci si riferisce alla determinazione di un criterio di regolamentazione del rapporto professionale con la STA nel caso di eventuale cessazione dello status di socio in capo al professionista prescelto;
(ii) di un regolamento volto a disciplinare il finanziamento dei soci alla società (art. 4 dello statuto); in tal senso, infatti, sarà sempre opportuno modulare la “politica” dei finanziamenti dei soci alla società in modo tale da evitare che venga intaccata l’indipendenza e l’autonomia dei soci-avvocati in ragione del potenziale massiccio finanziamento da parte dei soci-investitori; questi ultimi, infatti, divenendo anche creditori della STA, inevitabilmente potrebbero acquisire notevole “potere” endosocietario. In tal senso, il richiamo statutario ad una regolamentazione dei finanziamenti dei soci “finalizzati al raggiungimento dell’oggetto sociale” dovrebbe portare a ponderare con attenzione i criteri per porre in giusto equilibrio l’esercizio in maniera indipendente ed autonoma dell’attività forense ed il finanziamento dei soci rivolto a tale specifica finalità sociale.
2.4. Infine, si segnala che alcune regole proprie delle STA non sono state espressamente richiamate nell’atto costitutivo e nello statuto oggetto di analisi (ci si riferisce al divieto di partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o interposta persona, sanzionata con l’esclusione di diritto del socio); tuttavia, ciò non toglie ovviamente che le norme di legge regolanti la materia vanno applicate alla fattispecie concreta.
3. Ferme le superiori premesse, quindi, si deve sostenere che certamente l’art. 7 dell’atto costitutivo della STA in questione va modificato in coerenza con il dettato dell’art. 4-bis, comma 2, lett. c), secondo cui “i componenti dell’organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale”.
Per il resto, onde verificare la compatibilità dell’organizzazione societaria della STA analizzata con la normativa di settore, bisognerebbe altresì verificare se i regolamenti interni (non allegati alla richiesta di parere ed eventualmente già approvati dai soci) siano coerenti la funzione e le regole specifiche dettate dalla legge in materia di Società tra Avvocati.
Consiglio nazionale forense, parere n. 21 del 19 marzo 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 21 del 19 Marzo 2021- Consiglio territoriale: COA Teramo, delibera (quesito)
0 Comment