Le risposte vengono fornite nei termini di seguito precisati.
Va premesso che, ai sensi dell’art. 4, comma 2, D.Lvo n. 96/2001, l’avvocato integrato, ovverosia colui che, in qualità di avvocato stabilito, ha esercitato la professione in Italia per almeno tre anni senza interruzioni, ovvero ha superato la prova attitudinale prevista dal D.M. n. 191/2003, “ha diritto di esercitare la professione di avvocato alle stesse condizioni e secondo le stesse modalità previste per il professionista che esercita la professione in Italia con il titolo di avvocato.”.
La previsione anzidetta fornisce evidentemente risposta ad entrambi i quesiti, nel senso che.
– L’avvocato integrato ha facoltà di cancellarsi dall’Albo dell’Ordine di provenienza senza che ciò si ripercuota negativamente sull’efficacia della sua iscrizione nell’Albo italiano
– L’avvocato integrato iscritto all’Albo ordinario italiano, e non più nella sezione speciale del medesimo riservata agli avvocati stabiliti, ha gli stessi diritti degli altri iscritti, con facoltà quindi di avvalersi delle facoltà previste dalla legge professionale tempo per tempo vigente.
Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere 20 settembre 2017, n. 65
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 65 del 20 Settembre 2017- Consiglio territoriale: COA Sulmona, delibera (quesito)
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