Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Sciacca ha sottoposto richiesta di parere in ordine alla idoneità del titolo di laurea triennale “Responsabile amministrativo, Classe 2 – Classe delle lauree in scienze dei servizi giuridici” e conseguente laurea specialistica in “Studi giuridici- comunitari – transnazionali – Classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza 22/S” ai fini dell’iscrizione al registro dei Praticanti Avvocati, senza ammissione al patrocinio. Il Consiglio rimettente, in particolare, esaminati gli ambiti disciplinari di articolazione del corso di laurea triennale e di quello specialistico, opina che il curriculum studiorum dell’interessato non presenterebbe coerenza con gli obiettivi di formazione tipica del praticante avvocato.

Va preliminarmente segnalato che identica questione ha formato oggetto del parere 9 maggio 2007, n. 22 di questa Commissione, richiamato dallo stesso Consiglio territoriale a compendio del formulato quesito.

Immutato il quadro normativo di riferimento, la Commissione ritiene che non sussistano ragioni logiche e sostanziali per mutare il proprio orientamento.
Il Consiglio dell’Ordine deve limitare il proprio accertamento in merito alla sussistenza del requisito prescritto dall’art. 17, comma 1 n. 4 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, espressamente richiamato dall’art. 1, comma 3 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, sulla base dell’esibizione del diploma originale di laurea; di talché, il possesso della laurea specialistica assorbe ogni altro profilo di indagine.
Ponendosi la questione nei termini della possibilità, o meno, di valutare, ai fini dell’iscrizione al registro dei praticanti avvocati, la struttura del corso di laurea, gli ambiti disciplinari degli insegnamenti e la desumibile complessiva preparazione dell’aspirante, va ribadito che un tale potere non appare attribuito dalla legge al Consiglio territoriale, i cui margini di discrezionalità amministrativa sono vincolati alla verifica dei soli requisiti prescritti dalle su indicate disposizioni normative.
D’altro canto, nel sistema legislativo e regolamentare dell’autonomia universitaria, rispetto al quale si pone in via assorbente il principio generale di omogeneità di tutte le lauree rientranti nella medesima classe (sancito dal M.I.U.R. con il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270), non sussistono margini per operare discriminazioni in relazione allo svolgimento intrinseco di ciascun corso di studi.
Va, altresì, ad ulteriore conforto considerato che – quanto meno al livello della voluntas legis – alla formazione dell’aspirante avvocato è primariamente finalizzata la disciplina strutturale della pratica forense, difettando l’attuale sistema universitario di corsi di laurea organicamente votati alla specifica preparazione di giuristi forensi.
In conclusione, deve ritenersi che gli aspiranti descritti nell’ipotesi di cui al quesito abbiano diritto all’iscrizione richiesta.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere del 14 gennaio 2011, n. 7

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 7 del 14 Gennaio 2011
- Consiglio territoriale: COA Sciacca, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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