La risposta al primo quesito è nei seguenti termini:
Alla luce dell’art. 18 della L. n. 247/2012 la qualità di socio di un organismo di mediazione non è incompatibile con la professione di avvocato. Gli studi associati possono essere soci dell’organismo di mediazione.
Per quanto riguarda il secondo quesito è sufficiente precisare che nello svolgimento dell’incarico professionale l’avvocato deve sempre osservare i doveri previsti dal vigente codice deontologico nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione forense.
Consiglio nazionale forense (rel. Merli), 23 novembre 2016, n. 114
Quesito n. 181, COA di Roma
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 114 del 23 Novembre 2016- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera (quesito)
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