Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma ha formulato il seguente quesito: “È consentita nel giudizio in cui sia stato eccepito l’inadempimento alla transazione stipulata, la produzione della corrispondenza preparatoria intercorsa tra i legali che sia ritenuta necessaria per la migliore delimitazione dell’oggetto della transazione?”.

Al quesito va data risposta negativa, in quanto ai sensi dell’art. 28, canoni I e II del Codice deontologico forense, è producibile in giudizio solo la corrispondenza intervenuta successivamente alla stipula dell’accordo transattivo, di cui la corrispondenza medesima costituisca attuazione, con esclusione – pertanto – della corrispondenza preparatoria.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere del 22 maggio 2013, n. 69

Quesito n. 269, COA di Roma

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 69 del 22 Maggio 2013
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

Related Articles

0 Comment