Al quesito va data risposta negativa, in quanto ai sensi dell’art. 28, canoni I e II del Codice deontologico forense, è producibile in giudizio solo la corrispondenza intervenuta successivamente alla stipula dell’accordo transattivo, di cui la corrispondenza medesima costituisca attuazione, con esclusione – pertanto – della corrispondenza preparatoria.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere del 22 maggio 2013, n. 69
Quesito n. 269, COA di Roma
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 69 del 22 Maggio 2013- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera (quesito)
0 Comment