Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma chiede di sapere “se al fine della iscrizione nell’Albo degli Avvocati “iscrizione di diritto”, i Professori associati con nomina presso le facoltà universitarie titolari di insegnamenti in materie giuridiche nel settore IUS 10 – Diritto Amministrativo, acquisiscono il diritto di iscrizione nell’Albo senza necessità di superamento di esame di Stato”.

A sensi dell’art. 2 co. 3 lett. b) L. 247/2012 possono essere iscritti all’albo avvocati altresì “…i professori universitari di ruolo, dopo cinque anni di insegnamento di materie giuridiche”.
Con tale locuzione la norma intende riferirsi ai ruoli accademici dei professori di prima e seconda fascia individuati all’art. 1 del DPR 382/80 che – rubricato “ruolo dei professori universitari e istituzione…..” – prevede appunto che detto ruolo comprenda le fasce a) dei professori straordinari ed ordinari e b) dei professori associati.
Le suddette figure, ancorchè non esattamente sovrapponibili tra loro sotto molteplici profili, sono tuttavia caratterizzate entrambe dalla continuità e dalla stabilità dell’attività di insegnamento che non ricorre invece per i docenti a contratto e per i ricercatori a tempo determinato: tale circostanza è stata valorizzata in precedenti pareri di questo Consiglio Nazionale che hanno ritenuto la non applicabilità a queste figure del previgente art. 30 lett. a) Rdl 27/11/1933 n. 1578.
La norma della nuova legge professionale riproduce, pur con parziali modifiche, la precedente previsione – secondo la quale potevano essere iscritti all’Albo degli Avvocati, dopo tre anni di insegnamento, i professori di ruolo delle discipline giuridiche delle facoltà della Repubblica – e, analogamente a quanto disponeva il richiamato art. 30, non richiede che l’attività di insegnamento sia svolta presso un dipartimento (già facoltà) di scienze giuridiche ma esclusivamente che il professore, ordinario o associato, appartenga al settore scientifico-disciplinare contrassegnato dal codice IUS (materie giuridiche).
L’interpretazione letterale della norma non può lasciare dubbi: è l’insegnamento di materie giuridiche – in qualsiasi sede (purchè universitaria) venga svolto – che costituisce condizione per l’iscrizione all’albo degli avvocati, unico requisito essendo l’appartenenza del docente al settore scientifico-disciplinare IUS e risultando irrilevante che il ruolo organico di professore, ordinario od associato, venga ricoperto in dipartimento diverso da quello del settore giuridico.
La risposta al quesito deve quindi essere resa nei seguenti termini: i professori associati, con nomina presso (qualsiasi) dipartimento universitario (già facoltà), che appartengano al settore scientifico-disciplinare IUS e svolgano quali titolari attività di insegnamento in materie giuridiche da almeno cinque anni, possono essere iscritti di diritto all’albo degli avvocati senza necessità del superamento del relativo esame di stato.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Picchioni), parere 25 settembre 2013, n. 103

Quesito n. 310, COA di Roma

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 103 del 25 Settembre 2013
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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