Segnala, in punto di fatto, il Consiglio rimettente che il quesito concerne una società oggetto di confisca definitiva, acquisita al patrimonio dello Stato e gestita dall’ “Agenzia Nazionale per l’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata” (ex D.L. n. 4/2010); l’attività del consigliere delegato implicherebbe, inoltre, l’esercizio di funzioni connesse alla sola ordinaria amministrazione.
Osserva la Commissione che, nella fattispecie, assume rilievo dirimente il profilo della compagine sociale, pacificamente e per l’intero pubblica, dell’ente giuridico interessato. Ciò consente di escludere, a norma del secondo periodo dell’art. 18, comma 1 lett. c) della Legge 31 dicembre 2012 n. 247, a priori ogni aspetto di incompatibilità.
Ritiene, pertanto, la Commissione che l’interessata non versi in condizione ostativa alla permanenza nell’albo custodito dal Consiglio rimettente.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere 25 settembre 2013, n. 99
Quesito n. 303, COA di Palermo
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 99 del 25 Settembre 2013- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera (quesito)
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