Il Consiglio rimettente evidenzia l’apparente antinomia emergente tra le disposizioni dell’art. 17, comma 4 e dell’art. 41, comma 4 della Legge n. 247/2012; difatti, mentre la prima norma (per il richiamo al comma 1 dello stesso art. 17, la cui lett. e rinvia al regime delle incompatibilità sancite dall’art. 18 della Legge) sembra precludere, in presenza di altra attività di lavoro dipendente o autonomo, l’iscrizione del praticante, l’art. 41, comma 4 della stessa Legge propone una disciplina più flessibile, orientata al criterio della verifica di compatibilità effettiva tra tirocinio e concorrente diversa attività lavorativa.
Osserva la Commissione che, ponendosi il quesito del Consiglio territoriale in prospettiva di attualità concreta, evidentemente in relazione a procedimenti di iscrizione allo stato in corso, la fonte regolatrice della materia vada, ancora oggi, ravvisata nel R.D. n. 1578/1933 il cui art. 17 non prevede alcuna ipotesi di incompatibilità correlata alla concorrenza del rapporto di lavoro subordinato, fatte salve le incompatibilità legate alle funzioni effettivamente svolte, quando queste siano suscettibili di incidere sull’osservanza di specifici obblighi gravanti sul professionista: si pensi, ad esempio, alla giurisprudenza del Consiglio nazionale forense in merito all’impossibilità di iscrizione nel Registro dei Praticanti degli appartenenti alle Forze Armate e alle Forze dell’Ordine.
Difatti, la disciplina del tirocinio dettata nel Capo I del Titolo IV della Legge n. 247/2012 troverà applicazione solo a partire dal 1 gennaio 2015, in virtù di quanto previsto dall’art. 48 della medesima legge.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere del 17 luglio 2013, n. 70
Quesito n. 258, COA di Palermo
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 70 del 17 Luglio 2013- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera (quesito)
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