Il Consiglio rimettente evidenzia, in particolare, che il provvedimento di ammissione adottato dal Tribunale o dalla Corte di Appello prescrive che gli interessati “non possono svolgere attività professionale dinnanzi il distretto della Corte di Appello, né innanzi l’ufficio ove gli stessi svolgono lo stage”.
L’art. 73 del D.L. n. 69/2013 contiene la disciplina esaustiva dello “stage” presso gli uffici giudiziari: il suo comma 10 espressamente consente lo svolgimento contestuale di “altra attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l’accesso alla professione di avvocato o di notaio … purché con modalità compatibili con il conseguimento di un’adeguata formazione”.
La chiara formulazione dell’enunciato normativo non contiene prescrizioni dalle quali possa farsi discendere un regime di incompatibilità tra attività concorrenti, con l’assorbente notazione esegetica che la menzione delle “altre attività” ha natura prettamente esemplificativa; di talché, l’unico limite posto dal legislatore attiene – coerentemente al sotteso criterio di efficienza e di effettività della formazione del tirocinante – all’esigenza che la contemporaneità di altri impegni professionali non incida pregiudizievolmente sulla funzionalità e sull’esito dello “stage”.
Osserva, peraltro, la Commissione che il regime dettato dall’art. 73 del D.L. n. 69/2013 attiene propriamente al solo istituto del tirocinio e dal medesimo contesto normativo non emergono cause “tipiche” di incompatibilità aggiuntive rispetto a quelle prescritte dall’Ordinamento della professione di avvocato; né queste ultime si riflettono sullo svolgimento dello “stage”, il quale – giusta il comma 8 dell’art. 73 – non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato.
Non assume, infine, rilievo, nella prospettiva di un’eventuale incompatibilità evidenziata dal Consiglio rimettente, la circostanza che i provvedimenti autoritativi di ammissione al tirocinio prescrivano il divieto di esercizio di attività professionale dinnanzi il distretto di Corte di Appello e l’ ufficio di effettivo svolgimento dello “stage”; in disparte il, pur assorbente, rilievo che si tratta di una “incompatibilità” spazialmente limitata (rispetto al più ampio ambito territoriale di esercizio della professione forense), la disposizione è chiaramente orientata a preservare l’indipendenza del funzionamento della giurisdizione, l’imparzialità dell’attività giudiziaria, nonché a prevenire indebite commistioni.
In conclusione, la Commissione ritiene che al quesito vada data risposta negativa, non ravvisandosi profili di incompatibilità tra l’iscrizione all’albo degli avvocati e la prestazione del tirocinio ex art. 73 del D.L. n. 69/2013.
Consiglio nazionale forense (rel. Berruti), parere 22 ottobre 2014, n. 77
Quesito n. 396, COA di Palermo
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 77 del 22 Ottobre 2014- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera (quesito)
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