Il parere attiene agli effetti dispiegati sulle funzioni dell’Ordine circondariale forense dalla soppressione di sedi di Tribunale e loro accorpamento a circondari già esistenti: esso non involge pertanto questioni relative all’istituzione di nuovi Tribunali, con il connesso problema dell’istituzione di un nuovo Ordine circondariale forense.
In via preliminare si osserva che, come ricordato dallo stesso Ordine rimettente, la cd. “riforma della geografia giudiziaria” non ha inciso in via di principio sul funzionamento degli Ordini forensi corrispondenti a Tribunali soppressi, come chiarito dal Consiglio nazionale forense e confermato dalla comunicazione del 12 settembre 2012 del Ministero della Giustizia. Questi restano in carica ed in piena attività stante l’assenza di una disciplina di rango primario relativa agli effetti su di essi eventualmente dispiegati dalla soppressione dei corrispondenti Tribunali ad opera del D. Lgs. n. 155/12 (cfr. UFFICIO STUDI DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, Parere in merito alla situazione degli ordini forensi costituiti presso i tribunali soppressi, in www.consiglionazionaleforense.it)
In particolare, con riferimento al quesito formulato sub a), si osserva quanto segue.
Ai sensi dell’art. 81 del D.P.R. n. 115/02, presso ciascun Ordine degli Avvocati è formato un elenco degli avvocati ammessi, dietro richiesta, ad esercitare a spese dello Stato.
Ai sensi dell’art. 80 del medesimo D.P.R., il soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato ha facoltà di nominare un difensore “scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell’ordine del distretto di Corte d’Appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo”. Il successivo comma 3 dell’art. 80, prescrive che il soggetto ammesso al gratuito patrocinio “può nominare un difensore iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato scelto anche al di fuori del distretto” di Corte d’Appello.
Con riferimento alla individuazione dell’Ordine competente a ricevere l’istanza di ammissione in via provvisoria e a provvedere sulla stessa si deve considerare la disciplina speciale posta dagli artt. 124 ss. del D.P.R. n. 115/02.
Ai sensi di tale disposizione, infatti, l’istanza per l’ammissione al gratuito patrocinio deve essere presentata, dall’interessato o dal difensore, al consiglio dell’ordine forense “del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo
in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito”; qualora invece a procedere siano “la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, ovvero le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, il consiglio dell’ordine competente è quello del luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato”.
Su tale istanza, il Consiglio dell’Ordine decide in via anticipata e provvisoria, trasmettendo gli atti al magistrato competente, che provvederà a pronunciarsi in via definitiva (Artt. 126 e 127).
L’istanza non può dunque essere più presentata dinanzi ad Ordini costituiti presso Tribunali soppressi e accorpati, giacché in nessun caso, ormai, questo ordine potrà essere quello “del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito”: nei luoghi dove hanno sede tali ordini forensi, infatti, non vi sono più uffici giudiziari.
Non assume invece particolare rilievo il dato dell’appartenenza del difensore nominato al Consiglio dell’Ordine competente a ricevere l’istanza. Il difensore, infatti, ben può appartenere, ai sensi dell’art. 80, all’elenco tenuto da altro Ordine del distretto (o addirittura al di fuori di esso).
L’Ordine forense costituito presso un tribunale soppresso dovrà pertanto continuare a formare l’elenco degli avvocati del proprio albo che si rendano disponibili a svolgere il patrocinio a spese dello Stato, ma giacché non riceverà più le domande di ammissione al beneficio, dovrà conferire il proprio elenco all’ordine forense costituito presso il “Tribunale accorpante”.
Se così non fosse, l’accentramento delle funzioni di ricezione delle istanze e ammissione al gratuito patrocinio in capo all’Ordine del luogo in cui ha sede il Tribunale accorpante – conseguenza inevitabile della riforma della geografia giudiziaria, allo stato attuale del quadro normativo conferente – genererebbe una sistematica disparità di trattamento tra gli iscritti ai diversi Ordini interessati dal riordino delle circoscrizioni giudiziarie. Se non si formasse un elenco unico comprensivo degli avvocati provenienti dall’ordine avente sede in un ex circondario di Tribunale, infatti, questi ultimi non verrebbero mai designati. Sarà dunque opportuno che gli ordini forensi coinvolti procedano di intesa fra loro a definire un unico elenco presso l’Ordine costituito presso il Tribunale, in modo da evitare disparità di trattamento tra gli avvocati iscritti a diversi ordini ma tutti afferenti al nuovo circondario di tribunale (quello che risulta all’esito delle soppressioni).
Con riferimento al quesito formulato sub b), si osserva quanto segue.
Ai sensi dell’art. 97, comma 2, c.p.p., “i consigli dell’ordine forense di ciascun distretto di Corte d’appello, mediante un apposito ufficio centralizzato [costituito ai sensi dell’art. 29, comma 2, delle disposizioni di attuazione del medesimo codice], al fine di garantire l’effettività della difesa d’ufficio, predispongono gli elenchi dei difensori che a richiesta dell’autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria sono indicati ai fini della nomina. I consigli dell’ordine fissano i criteri per la nomina dei difensori sulla base delle competenze specifiche, della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità”.
Ai fini della formazione degli elenchi rileva dunque il distretto di Corte d’Appello, e non già il circondario di Tribunale. Se ne deve dedurre che possa ritenersi confermata in capo all’Ordine – seppur a seguito della soppressione del corrispondente Tribunale – la funzione di formare gli elenchi e di conferirli all’ufficio centralizzato di cui all’art. 97, comma 2, c.p.p.
A conferma di quanto sin qui osservato, può richiamarsi l’art. 29, comma 3, delle disp. att. c.p.p. il quale dispone, peraltro, che l’ufficio centralizzato “gestisce separatamente gli elenchi dei difensori d’ufficio di ciascun ordine forense esistente nel distretto di corte d’appello”.
Sarà pertanto cura del competente ufficio centralizzato di cui all’art. 29 delle disposizioni di attuazione provvedere a rimodulare la gestione degli elenchi tenendo conto del mutamento delle circoscrizioni dei Tribunali, conseguente alla soppressione di talune sedi o al loro accorpamento.
Ma nulla può ritenersi mutato per ciò che riguarda le funzioni dell’Ordine in relazione alla formazione delle liste e alla predisposizione dei turni.
Anche in questo caso sarà opportuno che gli Ordini interessati avviino, d’intesa con il competente ufficio centralizzato, buone pratiche volte ad evitare disparità di trattamento tra gli iscritti all’Ordine costituito presso il Tribunale accorpante e gli iscritti agli Ordini costituiti presso le sedi soppresse.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere 25 settembre 2013, n. 107
Quesito n. 315, COA di Orvieto
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 107 del 25 Settembre 2013- Consiglio territoriale: COA Orvieto, delibera (quesito)
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