Il dubbio del COA nasce, evidentemente, dalla lettura del comma 1 dell’art. 31 della legge n. 247/2012, ove si prevede che i revisori siano “scelti tra gli avvocati iscritti al registro dei revisori contabili.”.
Ritiene la Commissione che l’anzidetta disposizione vincoli la scelta del revisore tra gli Avvocati iscritti al relativo registro, senza che questi debbano essere contestualmente iscritti all’Ordine il cui Consiglio ne chiede la nomina. Per tale ragione, la nomina del revisore contabile da parte del Presidente del Tribunale di Nuoro potrebbe riguardare anche un avvocato di altro foro, purché iscritto al registro dei revisori dei conti (nello stesso senso, v. peraltro il parere n. 98/2014 di questa Commissione).
Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere del 17 luglio 2015, n. 68
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 68 del 17 Luglio 2015- Consiglio territoriale: COA Nuoro, delibera (quesito)
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