Onde dare compiuto riscontro al suddetto quesito, sono opportune alcune premesse.
Innanzitutto, è noto che l’art. 4-bis della Legge n. 247/2012 consente la costituzione di società tra avvocati (STA) e, dunque, ammette l’esercizio in forma societaria della professione forense mercé l’utilizzo dei modelli societari tipizzati all’interno del codice civile (società di persone, di capitali o cooperative).
Ebbene, per quanto qui interessa l’art. 18, comma 1, lett. c) della Legge n. 247/2012 sancisce che la professione di avvocato è incompatibile “con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L’incompatibilità non sussiste se l’oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all’amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico”.
Ne deriva che l’esenzione da incompatibilità consta solo se l’oggetto della attività della società amministrata dall’avvocato “è limitato esclusivamente” alle attività indicate nella norma, ossia all’amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico”.
Ebbene, la circostanza che una società sia titolare di una partecipazione all’interno di un’altra società implica inevitabilmente l’esercizio di un’attività correlata alla gestione della quota di partecipazione sociale; si potrebbe reputare che tale attività sia o meno prevalente rispetto alle altre attività esercitate, ma comunque ciò implica la perdita dell’esercizio di un’attività in via “esclusiva”.
Di qui, la conseguenza per cui la società potrà acquisire, con piena opponibilità nei confronti dei terzi, una partecipazione sociale in altra società, ma una simile scelta implica un’estensione dell’attività tale da far perdere il carattere di esclusività richiesto dall’art. 18, lett. c), della Legge n. 247/2012.
Le superiori premesse, dunque, consentono di dare riscontro al quesito posto dal COA nei seguenti termini: una società amministrata da un avvocato ed avente ad oggetto esclusivamente la gestione di beni personali e/o familiari, ove divenga socio di capitale di altre società aventi natura commerciale non esercita più attività di gestione di beni personali e/o familiari in via esclusiva e, dunque, viene meno l’esenzione da incompatibilità di cui all’art. 18, lett. c, Legge n. 247/2012.
Consiglio nazionale forense, parere n. 50 del 9 ottobre 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 50 del 09 Ottobre 2024- Consiglio territoriale: COA Nocera Inferiore, delibera
0 Comment