Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli nell’adunanza del 13 novembre 2012 deliberava di sottoporre a questa Commissione il quesito concernente la compatibilità dell’iscrizione nell’Elenco speciale, annesso all’albo, degli avvocati addetti all’Ufficio legale di una società per azioni costituita nel 2012 nell’ambito del progetto di riorganizzazione della struttura societaria e delle relative attività di un Gruppo titolare di concessione di trasmissione e di dispacciamento di energia elettrica.

Dall’estratto del processo verbale dell’adunanza consiliare (copia conforme dell’11 dicembre 2012) assumono puntuale rilievo, ai fini del parere di questa Commissione, i seguenti presupposti di fatto: (i) la società interessata, ancorché dotata di personalità giuridica di diritto privato, è soggetta al controllo della Cassa Depositi e Prestiti, del cui capitale sociale è titolare il Ministero dell’Economia e delle Finanze; (ii) l’attività della società trova legittimazione in un decreto di concessione ministeriale, dal quale discendono la natura e la finalità sostanzialmente pubblicistiche della stessa; (iii) l’esercizio dell’impresa sociale persegue, nei limiti della indicata attività di trasmissione e di dispacciamento dell’energia elettrica, fine di lucro; (iv) gli avvocati interessati all’iscrizione nell’Elenco speciale risultano già iscritti nello stesso Elenco, in quanto addetti all’Ufficio legale di altra società del Gruppo (iscrizione risalente ad epoca anteriore al processo di privatizzazione del settore dell’energia elettrica).
Nel delineato contesto assume, a giudizio di questa Commissione, portata assorbente la qualificazione funzionale dell’attività esercitata dalla società, al cui Ufficio legale i professionisti interessati sono addetti; nella vigenza dell’art. 3 del R.D.L. 23 novembre 1933 n. 1578 – oggi sostituito dall’art. 23 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 – la giurisprudenza prevalente ha significativamente ritenuto che la qualificazione di un ente come società di capitali non è, di per sé, sufficiente ad escluderne la natura di istituzione di rilievo pubblico e quindi ad impedire l’iscrizione nell’Elenco speciale dell’avvocato addetto all’Ufficio legale dell’ente stesso (cfr. Cass. SS. UU. 3 maggio 2005 n. 9096). Consegue a tale principio di diritto l’esigenza di procedere ad una valutazione in concreto, caso per caso, sicché la natura di istituzione pubblica è configurabile allorché la società, le cui azioni siano possedute prevalentemente, se non esclusivamente, da un ente pubblico (come, in specie, il Consiglio rimettente attesta), costituisca lo strumento per la gestione di un servizio pubblico e, quindi, rientri in una nozione allargata di pubblica amministrazione.
D’altro canto, il processo di privatizzazione, che ha interessato il settore dell’energia elettrica ed in attuazione del quale risultano essere state costituite le società del Gruppo interessato, ha mantenuto inalterata la natura della relativa attività trasmissiva e di dispacciamento, senz’altro da qualificarsi in relazione alla realizzazione di un pubblico interesse nazionale; situazione, del resto, confermata dalla stessa sottoposizione dell’attività d’impresa al regime di concessione ministeriale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti soggettivi (natura dell’ente e riferibilità del suo capitale sociale) ed oggettivi (tipologia dell’attività esercitata) legittimanti l’iscrizione dei professionisti interessati nell’Elenco speciale; l’art. 23 della Legge n. 247/2012 di riforma dell’Ordinamento professionale ha fatto, del resto, proprio l’orientamento emergente dai sopra riferiti principi di diritto, dando prevalente rilievo al profilo della effettiva sottoposizione dell’ente al controllo pubblicistico, piuttosto che all’elemento strutturale della personalità giuridica.
Ritiene, in conclusione, la Commissione che al quesito vada data risposta positiva, avendo i professionisti interessati titolo legittimante l’iscrizione nell’Elenco speciale annesso all’Albo in custodia del Consiglio territoriale rimettente.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere 20 febbraio 2013, n. 15

Quesito n. 211 del COA di Napoli

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 15 del 20 Febbraio 2013
- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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