Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli ha chiesto se, a parere di questa Commissione, l’art. 41 della legge n. 247/2012 sia, o meno, immediatamente precettivo, atteso che, in caso positivo ed in ragione del fatto che la nuova disciplina prevedrebbe che il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall’iscrizione, possa esercitare l’attività professionale solo “in sostituzione dell’avvocato presso il quale svolge la pratica”, non sarebbe più possibile, ad avviso del COA, iscrivere i tirocinanti nello speciale elenco dei praticanti abilitati. Ciò in quanto il successivo art. 48, recante la “Disciplina transitoria per la pratica professionale” parrebbe riferirsi, secondo il Consiglio richiedente, “al solo accesso all’esercizio di avvocato”.

Preliminare alla formulazione del parere è la precisazione che l’art. 41, comma 12, della legge n. 247/2012 prevede che il praticante avvocato possa, non solo, svolgere attività professionale, decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione nel relativo Registro, in sostituzione del proprio dominus, bensì lo abilita anche per affari non trattati direttamente da quest’ultimo (comportanti, quindi, l’autonoma assunzione di mandato professionale da parte del praticante), purché “comunque sotto il controllo e la responsabilità del medesimo”, negli ambiti civili e penali previsti.
Posto quanto sopra, la Commissione rileva che costituiscono norme preordinate e necessariamente coordinate, dedicate all’interpretazione della disciplina sul tirocinio del praticante avvocato, quelle recate dagli artt. 41, comma 13, contemplante l’emanazione del Regolamento ministeriale, sentito il CNF, concernete le modalità di svolgimento del tirocinio e le procedure di controllo da parte dei COA, e quella di cui all’art. 29, comma 1, lett. c) della nuova legge, con la quale si prevede che, affinchè il COA possa sovraintendere al corretto ed efficace svolgimento del tirocinio forense, il CNF emanerà un Regolamento recante, fra l’altro, le modalità da rispettare per curare la tenuta del registro dei praticanti e per annotare “l’abilitazione al patrocinio sostitutivo”.
L’art. 29 anzidetto, peraltro, trova riscontro nel successivo art. 35 (Compiti e prerogative del Consiglio Nazionale), alle lettere b) ed f) del comma 1. La prima previsione, infatti, contempla, in capo al CNF, l’adozione, ove occorra, di regolamenti per il funzionamento degli Ordini circondariali; la seconda, gli attribuisce titolo di promuovere “attività di coordinamento e di indirizzo dei consigli dell’ordine circondariale al fine di rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione e di accesso alla stessa.”.
Consegue necessariamente, quindi, dalle disposizioni dianzi richiamate, che la nuova disciplina del patrocinio sostitutivo e della relativa abilitazione, decorrente dalla data della delibera consiliare di iscrizione nell’apposito elenco, da istituirsi, quest’ultimo, ex art. 15, comma 1, lett. h), non è di immediata applicazione, dovendosi al riguardo attendere l’emanazione sia del relativo decreto ministeriale che di quello che dovrà essere predisposto dal CNF.
Per l’effetto, trova logica applicazione, anche in tale ambito, la disciplina transitoria recata dall’art. 48 della legge n. 247/2012, in forza della quale, fino al secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della medesima e fatta salva la riduzione del periodo di tirocinio, l’accesso all’esame di abilitazione, per il cui svolgimento il tirocinio è necessariamente propedeutico, resta disciplinato dalle disposizioni precedenti.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere del 22 maggio 2013, n. 51

Quesito n. 218, COA di Napoli

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 51 del 22 Maggio 2013
- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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