Osserva preliminarmente la Commissione che, ai fini del corretto inquadramento normativo della materia de qua, la normativa indicata nel quesito risulta abrogata ad effetto del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008 n. 133) e che la disciplina legislativa di riferimento si individua nel Decreto Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, il cui art. 3, comma 1 bis ha comportato la trasformazione della Unità Sanitaria Locale, originariamente organo della regione, in Azienda “con personalità giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale”. In considerazione di tale definizione, l’Azienda Sanitaria Locale viene comunemente inquadrata nella categoria degli enti pubblici economici.
L’amministratore straordinario (o, più propriamente, commissario straordinario) è l’organo apicale dell’ente che, sostituendo in virtù di provvedimento regionale il direttore generale, accentra i poteri di indirizzo e di gestione dell’ente stesso; si tratta, quindi, di una funzione di amministrazione attiva e di rappresentanza esterna dell’ente.
Il trattamento economico del commissario straordinario è espressamente previsto dalla legge e grava sul bilancio dell’ente pubblico.
La Commissione ritiene, pertanto, sussistere, sia per la natura dell’attività che per la sua remunerazione, i profili di incompatibilità all’esercizio della professione ed alla permanenza stessa nell’Albo, prescritti dall’art. 3, comma 2 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere del 20 giugno 2012, n. 42
Quesito n. 162
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 42 del 20 Giugno 2012- Consiglio territoriale: COA Modena, delibera (quesito)
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