Onde dare compiuto riscontro al suddetto quesito, sono opportune alcune premesse. Innanzitutto, lo scrutinio del Consiglio dell’Ordine rileva in sede di iscrizione della STA nell’albo speciale e non di costituzione della stessa; tali ultime verifiche, infatti, sono quelle proprie del notaio rogante e degli organi del registro delle imprese.
Fermo quanto innanzi, è noto che l’art. 4-bis della Legge n. 247/2012 consente la costituzione di società tra avvocati (STA) e, dunque, ammette l’esercizio in forma societaria della professione forense mercé l’utilizzo dei modelli societari tipizzati all’interno del codice civile (società di persone, di capitali o cooperative).
Ebbene, per quanto qui interessa:
– tali società, ai sensi del primo comma della norma citata, devono essere iscritte in “un’apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società; presso tale sezione speciale è resa disponibile la documentazione analitica, per l’anno di riferimento, relativa alla compagine sociale”;
– ai sensi del successivo sesto comma del citato art. 4-bis “Le società di cui al comma 1 sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell’ordine di appartenenza”.
Ciò posto, l’art. 17 della Legge n. 247/2012 individua, al primo comma, i requisiti necessari per l’iscrizione all’albo della persona fisica-avvocato, di talché laddove il COA si trovi a scrutinare la domanda di iscrizione nell’albo speciale di una STA deve verificare, per un verso, la sussistenza dei requisiti tipologici della STA prescritti all’art. 4-bis (chiaramente emergenti dall’atto costitutivo e dello statuto) e, per altro verso, individuare la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione di cui all’art. 17 modulandoli, all’esito di un vaglio di compatibilità, in termini di applicazione ad una collettività organizzata.
A ben vedere, infatti, l’art. 17 non individua solo requisiti declinabili solo per la persona fisica
(come, ad esempio, l’aver superato l’esame di abilitazione, non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive o non avere riportato condanne per i reati di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e per quelli previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374-bis, 377, 377-bis, 380 e 381 del codice penale), ma prescrive anche elementi che possono ben essere correlati alle collettività organizzate, come il requisito di “non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all’articolo 18” (visto che le società possono essere soci illimitatamente responsabili ovvero – secondo il comune orientamento – amministratori di altre società) e quello “essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense”.
D’altronde, quest’ultimo requisito per l’iscrizione di una STA nell’albo speciale bene si attaglia alla regola secondo cui tali società sono tenute al rispetto del codice deontologico forense (art. 4-bis, comma 6, Legge n. 247/2012).
Altrimenti opinando, infatti, si ammetterebbe l’iscrizione nell’albo speciale di una STA di cui già è nota la censurabilità rispetto ai canoni previsti dal codice deontologico forense dell’attività ad esercitarsi; il che sarebbe certamente incongruo.
Ebbene, le superiori premesse consentono di dare riscontro al quesito posto dal COA nei seguenti termini: il Consiglio dell’Ordine, in sede di scrutinio della domanda di iscrizione di una STA nell’albo speciale, è tenuto a verificare non solo la sussistenza di tutti i requisiti formali previsti dall’art. 4-bis Legge n. 247/2012, ma anche la sussistenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 247/2012 modulandoli, all’esito di un vaglio di compatibilità, in termini di applicazione ad una collettività organizzata”.
Consiglio nazionale forense, parere n. 45 del 9 ottobre 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 45 del 09 Ottobre 2024- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera (quesito)
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