La Commissione osserva quanto segue.
Il Codice Deontologico Forense traccia all’art. 17 il perimetro entro il quale l’avvocato può informare la collettività sulla propria attività professionale, sull’organizzazione del proprio Studio, sulle specializzazioni conseguite, etc..
Il successivo art. 37 (Divieto di accaparramento di clientela) sanziona disciplinarmente, al comma tre l’offerta di omaggi o prestazioni a terzi.
In questo quadro di riferimento, ritiene che il quesito possa trovare adeguata risposta.
Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere del 12 dicembre 2018, n. 82
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 82 del 12 Dicembre 2018- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera (quesito)
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