La commissione rende il parere nei termini di seguito esposti.
Ogni laureato in giurisprudenza ha diritto ai sensi dell’art. 8 del R.D.L. n. 1578/1933, tuttora applicabile, di essere iscritto al registro speciale dei praticanti avvocati tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati avente sede nel Tribunale del circondario nel quale risiede. A ciò, quindi, non osta l’aver svolto un precedente periodo di pratica forense non conclusosi con il rilascio della certificazione di avvenuta pratica.
Ciò posto, qualora il secondo periodo di pratica si sia favorevolmente concluso, non è di ostacolo al conseguente rilascio dell’anzidetta certificazione la circostanza, richiamata dal Consiglio richiedente ma non contemplata da alcuna norma, che siano decorsi sei anni dall’inizio del primo periodo di pratica. Il termine al quale il quesito fa riferimento è probabilmente quello da computarsi ai fini del calcolo del patrocinio davanti ai Tribunali del Distretto nel quale si trova l’Ordine circondariale di iscrizione, al quale il praticante può essere ammesso, ai sensi del co. 2 della norma succitata, decorso il compimento del primo anno di pratica e per non più di sei anni. Ne consegue che il praticante reiscritto, che abbia già complessivamente svolto più di sette anni di pratica, non potrà essere ammesso al patrocinio suddetto. Si richiama, al riguardo, il precedente parere n. 111 del 10 dicembre 2014.
Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere 20 aprile 2016, n. 52
Quesito n. 172, COA di Milano
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 52 del 20 Aprile 2016- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera (quesito)
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